venerdì 28 ottobre 2011

prima della legge 180.

Disposizioni sui manicomi e sugli alienati
Legge N. 36 del 14 febbraio 1904
(GUF  22 febbraio, n. 43)
Art. 1.
   Debbono  essere  custodite e curate nei manicomi le persone affette per qualunque causa da alienazione mentale, quando siano pericolose a sè  o  agli  altri  o riescano di pubblico scandalo e non siano e non possano  essere  convenientemente  custodite  e  curate  fuorché  nei manicomi.  Sono  compresi  sotto  questa  denominazione, agli effetti della presente legge, tutti quegli istituti, comunque denominati, nei quali vengono ricoverati alienati di qualunque genere.
  Può   essere   consentita   dal   tribunale,  sulla  richiesta  del procuratore  del  Re,  la  cura in una casa privata, e in tal caso la persona  che  le  riceve  e  il medico che le cura assumono tutti gli obblighi imposti dal regolamento.
  Il  direttore  di  un  manicomio  può  sotto  la sua responsabilità autorizzare la cura di un alienato in una casa privata, ma deve darne immediatamente  notizia  al  procuratore  del  Re  e  all'autorità di  pubblica sicurezza.
 Art. 2.
   L'ammissione  degli  alienati  nei manicomi deve essere chiesta dai parenti,  tutori  o  protutori,  e  può  esserlo  da  chiunque  altro nell'interesse degli infermi e della società.
  Essa   è   autorizzata,  in  via  provvisoria,  dal  pretore  sulla presentazione  di  un  certificato  medico e di un atto di notorietà, redatti  in  conformità  delle norme stabilite dal regolamento, ed in via  definitiva dal tribunale in camera di consiglio sull'istanza del pubblico ministero in base alla relazione del direttore del manicomio e dopo un periodo di osservazione che non potrà eccedere in complesso un mese. Ogni manicomio dovrà avere un locale distinto e separato per  accogliere i ricoverati in via provvisoria.
  L'autorità  locale  di  pubblica sicurezza può, in caso di urgenza, ordinare  il  ricovero,  in  via  provvisoria,  in base a certificato medico,  ma  è  obbligata a riferirne entro tre giorni al procuratore del Re, trasmettendogli il cennato documento.
  Tanto  il  pretore  quanto l'autorità locale di pubblica sicurezza, nei casi suindicati, debbono provvedere alla custodia provvisoria dei beni dell'alienato.
  Con   la   stessa   deliberazione   dell'ammissione  definitiva  il tribunale,  ove  ne sia il caso, nomina un amministratore provvisorio che  abbia  la rappresentanza legale degli alienati, secondo le norme dell'art.  330  del  codice civile, sino a che l'autorità giudiziaria abbia pronunziato sull'interdizione.
  E’ loro applicabile l'art. 2120 del codice civile.
  Il  procuratore  del  Re  deve  proporre  al tribunale, per ciascun alienato,  di  cui  si  autorizzata l'ammissione in un manicomio o la cura  in una casa privata, i provvedimenti che convenisse adottare in conformità  delle  disposizioni  contenute nel titolo X, libro I, del  codice civile.
 Art. 3.
   Il   licenziamento   dal   manicomio   degli  alienati  guariti,  è autorizzato  con Decreto del presidente del tribunale sulla richiesta o  del  direttore del manicomio, o delle persone menzionate nel primo comma dell'articolo precedente o della deputazione provinciale
  Negli ultimi due casi dovrà essere sentito il direttore.
  Sul  reclamo  degli  interessati  il  presidente potrà ordinare una perizia.
  In  ogni caso contro il Decreto del presidente è ammesso il reclamo al tribunale.
  Il direttore del manicomio può ordinare il licenziamento, in via di prova,  dell'alienato  che  abbia  raggiunto  un  notevole  grado  di miglioramento  e  ne darà immediatamente comunicazione al procuratore del Re e all'autorità di pubblica sicurezza.
Art. 4.
   Il  direttore  ha  piena  autorità sul servizio interno sanitario e l'alta sorveglianza su quello economico per tutto ciò che concerne il trattamento   dei   malati,  ed  è  responsabile  dell'andamento  del  manicomio  e  della  esecuzione della presente legge nei limiti delle
sue attribuzioni. Esercita pure il potere disciplinare nei limiti del  seguente articolo.
  Alle  sedute  della  deputazione  provinciale o delle commissioni e consigli   amministrativi,  nelle  quali  debbansi  trattare  materie tecnico-sanitarie, il direttore del manicomio interverrà con voto consultivo.
 Art. 5.
   I  regolamenti  speciali di ciascun manicomio dovranno contenere le disposizioni di indole mista sanitaria ed amministrativa, come quelle relative alle nomine del personale tecnico-sanitario, al numero degli infermieri  in proporzione degli infermi, agli orari di servizio e di libertà,  ai  provvedimenti  disciplinari  da  attribuirsi, secondo i casi,  alla  competenza  dell'amministrazione  o del direttore, ed ad altri provvedimenti dell'indole suindicata.
  Detti  regolamenti dovranno essere deliberati, sentito il direttore del  manicomio,  dall'amministrazione provinciale e dalla commissione amministrativa,  se  trattisi  di  opera pia, e saranno approvati dal consiglio superiore di sanità con le forme e modi stabiliti dall'art. 198 della legge comunale e provinciale.
 Art. 6.
   Nulla  è  innovato  alle disposizioni vigenti circa l'obbligo delle provincie  di  provvedere  alle spese pel mantenimento degli alienati poveri.
  La spesa del trasporto di questi al manicomio è a carico dei comuni nei  quali  essi  si trovano nel momento in cui l'alienazione mentale viene  constatata; quella per ricondurli in famiglia è a carico della provincia  a  cui  incombeva  l'obbligo  del mantenimento; quella pel trasferimento  da  un  manicomio all'altro è a carico della provincia che l'ha ordinato.
  Le  spese di qualunque genere per gli alienati esteri sono a carico dello   Stato,   salvo   gli   effetti   delle  relative  convenzioni internazionali.
  Le  spese per gli alienati condannati o giudicabili, ricoverati sia in  manicomi  giudiziari,  sia  in sezioni speciali di quelli comuni, sono  a  carico  dello  Stato  pei  condannati  fino  al  termine  di espiazione  della  pena  e  pei  giudicabili  fino  al  giorno in cui l'autorità  giudiziaria  dichiari  non  farsi  luogo a procedimento a carico di essi.
  Negli  altri  casi,  compreso  quello  contemplato dall'art. 46 del codice  penale,  la  competenza  della  spesa  è regolata dalle norme comuni.
 Art. 7.
   Le  controversie  relative  alle spese per gli alienati nelle quali siano  interessati  lo Stato, o più provincie, o comuni o istituzioni di  pubblica  beneficienza che abbiano obbligo del mantenimento degli alienati,  appartenenti a provincie diverse, sono di competenza della IV sezione del consiglio di Stato.
  Tutte le altre controversie di tal natura sono di competenza della giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa.
  Contro  le  decisioni  della  giunta  provinciale  amministrativa è ammesso solo il ricorso alla IV sezione ai termini dell'art. 24, n. 4 della legge 2 giugno 1889, n. 6166.
 Art. 8.
   La  vigilanza  sui  manicomi  pubblici  e  privati e sugli alienati curati  in  casa  privata  è  affidata al ministro dell'interno ed ai prefetti.
  Essa è esercitata in ogni provincia da una commissione composta del prefetto,  che  la  presiede,  del  medico provinciale e di un medico alienista nominato dal ministro dell'interno.
  Il ministro deve disporre ispezioni periodiche.
  E’  applicabile  ai  manicomi  pubblici  e  privati  la disposizione dell'art.  35 della legge 22 dicembre 1888 sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica.
  Le  spese per le ispezioni ordinarie e straordinarie sono impostate pel   bilancio  del  Ministero  dell'interno,  salvo  rimborso  dalle amministrazioni   interessate,   secondo   le   norme   fissate   dal regolamento,  nel  caso  che  siano  constatate  trasgressioni  delle imposizioni  contenute  nella  presente legge e nel regolamento. Alle dette   amministrazioni   è   fatto  salvo  il  regresso  contro  gli amministratori e gli impiegati responsabili delle trasgressioni.
  Le  controversie  relative  alla  competenza  di  tali  spese, sono decise, anche nel merito, dalla IV sezione del consiglio di Stato, in camera di consiglio.
 Art. 9
   Nel caso di gravi trasgressioni della presente legge e del relativo regolamento  il prefetto, senza pregiudizio delle sanzioni penali che fossero applicabili, può, sentito il consiglio provinciale di sanità, al  quale  è  per  l'oggetto,  aggregato  il medico alienista, di cui all'articolo  precedente,  sospendere  o revocare l'autorizzazione di apertura e di esercizio pei manicomi privati.
  Contro   tale  provvedimento  è  ammesso  il  ricorso  al  ministro dell'interno,  il  quale provvede, sentito il consiglio di Stato o il consiglio   superiore   di   sanità,   a  seconda  dell'indole  della controversia.
  Pei  manicomi  pubblici  si  provvede in conformità della legge che regola l'ente, al quale appartengono.
 Art. 10.
   Le  disposizioni  degli  articoli 98 della legge 17 luglio 1890, n. 6972,  e  124  del regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, n. 99, sono applicabili a tutti i manicomi pubblici e privati.
 Art. 11
   Dal  giorno  dell'attuazione  della  presente legge è abrogata ogni contraria disposizione generale o speciale vigente in materia.
  E’  data  facoltà  al  Governo  del Re di provvedere all'ordinamento delle   ispezioni  periodiche  a  mezzo  d'ispettori  della  pubblica beneficenza,  e  di determinare col regolamento, sentito il consiglio di   Stato   e  il  consiglio  superiore  di  sanità,  le  norme  per l'esecuzione   della   presente   legge   e   le   penalità   per  le contravvenzioni  alla  legge e al regolamento medesimo. Tali penalità non  potranno estendersi oltre le mille lire, senza pregiudizio delle pene maggiori sancite dal codice penale pei reati da esso previsti.

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